Art. 1.
(Sospensione dell'applicazione dei contratti di soccida al settore avicolo).

      1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti la filiera avicola e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno della stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili al settore avicolo.
      2. I contratti di soccida in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non sono rinnovabili. Nel caso i contratti previsti dal primo periodo scadano prima del raggiungimento delle intese di cui all'articolo 2, la loro efficacia è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle medesime intese.